La sentenza del Tribunale di Bologna riapre il dibattito sulla validità delle multe per eccesso di velocità rilevate da autovelox non omologati.
Un recente verdetto del Tribunale di Bologna ha riacceso la discussione sulla legittimità delle sanzioni per eccesso di velocità rilevate da autovelox non omologati. Con la sentenza n. 1816/2025, il tribunale ha ribadito che la semplice approvazione di tali dispositivi è sufficiente per convalidare le multe, una decisione che contrasta con l’interpretazione della Cassazione.
Questo pronunciamento potrebbe influenzare le decisioni future, evidenziando le differenti letture normativo-giurisprudenziali e sottolineando l’importanza di prove concrete quando si contestano tali sanzioni.

Il caso e la decisione del tribunale
La sentenza del Tribunale di Bologna ha origine da un caso specifico in cui un automobilista, multato per eccesso di velocità, ha impugnato la sanzione sostenendo che l’autovelox utilizzato non fosse omologato. L’automobilista aveva superato il limite di 50 km/h, registrando una velocità di 67 km/h. Dopo che il Giudice di Pace di Bologna aveva respinto il ricorso, l’interessato ha presentato appello, basandosi unicamente sulla presunta invalidità del verbale per la mancanza di omologazione. Tuttavia, il Tribunale di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, affermando che anche la sola approvazione del dispositivo costituisce una base valida per la rilevazione della violazione. I giudici hanno interpretato in modo combinato gli articoli 142 e 201 del Codice della strada, concludendo che la normativa consente l’uso di apparecchiature “omologati ovvero approvati” per la misurazione della velocità.
Onere della prova e presunzione giuridica
Il Tribunale ha anche affrontato il tema dell’onere probatorio. Anche ammettendo la distinzione tra omologazione e approvazione, il compito di dimostrare eventuali malfunzionamenti o irregolarità del dispositivo spetta all’automobilista. Nel caso in esame, l’appellante non ha contestato né il funzionamento dell’autovelox né la velocità registrata, limitandosi a sollevare una questione formale. Il giudice ha inoltre sottolineato che la rilevazione dell’autovelox costituisce una presunzione iuris tantum, superabile solo dimostrando l’inesattezza dello strumento. Essendo state effettuate tutte le verifiche previste, il tribunale ha confermato la validità del verbale e della sanzione.
Implicazioni giuridiche e pratiche
La decisione del Tribunale di Bologna si inserisce in un contesto giurisprudenziale complesso, caratterizzato da orientamenti contrastanti. Da un lato, vi è la posizione prevalente che equipara approvazione e omologazione per gli strumenti di rilevazione automatica; dall’altro, la linea più rigorosa della Cassazione, che richiede l’omologazione come requisito imprescindibile per la validità delle multe. Il pronunciamento bolognese potrebbe influenzare le future decisioni, evidenziando come la normativa contempli entrambe le procedure con pari efficacia. Questo risulta particolarmente rilevante per gli organi di polizia stradale e per i conducenti riguardo alla legittimità delle sanzioni elevate tramite dispositivi approvati ma non omologati. In definitiva, la questione coinvolge principi fondamentali di diritto probatorio e di tutela del cittadino nei confronti degli strumenti di accertamento automatico delle infrazioni.
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ultimo aggiornamento: 11 Settembre 2025 17:13